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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

39061
Stato 27 occorrenze

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di

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Esportazione dal territorio dell'Unione europea

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Uscita o esportazione illecite

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Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

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2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di

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Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

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5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di

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4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

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1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al

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5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee qualora siano violate le

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4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di

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, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

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, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

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3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni

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2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero

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protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanee.

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7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è

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esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

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e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere

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2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione

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4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale

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farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile

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, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con

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al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre

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1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene

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territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo

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oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni

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